1. Alcune indispensabili precisazioni in ordine alle opposizioni nei confronti delle cartelle esattoriali.
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2. Importante sentenza in tema di mancata esposizione del cosiddetto “grattino” per supposta violazione dell’art. 157, c. 6 e 8, emessa dal GdP di Caserta nella causa iscritta con ruolo n. 4112/06. La sentenza, che si allega di seguito, pare totalmente innovativa ed in breve afferma che nei casi di mancata esposizione del “grattino” nei parcheggi a pagamento nessuna sanzione amministrativa può essere comminata, perché nessuna norma del C.d.S lo prevede, chi non espone il "grattino" è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all’esposizione di attestazioni di pagamento, non essendovi per l’appunto alcuna norma che indichi quest’obbligo, riferendosi l’art. 157 comma 6 ai luoghi in cui la sosta è prevista per un tempo limitato e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento.
Tale orientamento è stato altresì confermato con la sentenza n.3376/08 del 08-04-2008, pubblicata in data 15-04-2008 (controversia civile), dal Giudice di Pace di Caserta, nella persona del dr. Vincenzo Palumbo
Pertanto le contravvenzioni elevate in virtù delle citate norme, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici. La prassi di gran parte dei comuni di maggiori dimensioni che hanno creato intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, senza destinare alla libera sosta aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di “cercare” il parcheggio in quest’ultime, è da considerarsi in effetti abbastanza deleteria e ad esclusivo - quanto discutibile - vantaggio delle Amministrazioni. La situazione venutasi a creare ha determinato un notevole aumento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della sosta regolamentata.
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